Abbiamo riscontrato che sulle strade comunali e provinciali di diverse città e paesi erano e sono ancora collocati cartelli pubblicitari in curva e in costa che risultano posti in modo irregolare secondo il codice della strada.
Ci siamo rivolti ai proprietari delle strade interessate con lettere e chiedendo incontri per rimuovere queste pubblicità, l’abbiamo fatto per anni, ma senza nessun risultato. Il motivo che non ha smosso i responsabili della collocazione delle pubblicità si basa sul fatto che l’installazione della pubblicità, anche se non è a norma, dà una sostanziosa entrata in termini di tasse. Questo almeno due volte ci è stato dichiarato da due comandanti di una città.
Un risultato si è avuto per Lonate Ceppino e Tradate dove oggi non vi è nessun cartello pubblicitario.
Ci siamo rivolti anche alla magistratura ordinaria ma senza nessun risultato. Ci è stato risposto che per le amministrazioni è doveroso far togliere alcune pubblicità irregolari, ma non è un reato lasciarle. Così l P.M. ha optato per l’archiviazione, sostenendo che la nostra preoccupazione é giusta e meritoria, ma i comportamenti della pubblica amministrazione non si configurano in un’ipotesi di reato.
riportiamo alcune fotografie di cartelli pubblicitari
pubblichiamo parte del commento dell’art.23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli) riportato sullo stesso codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Commento
L’articolo disciplina l’opposizione della cartellonistica, delle insegne pubblicitarie sulle strade e la pubblicità sui veicoli. Lungo le strade o in vista di esse, è tassativamente vietata la collocazione di cartellonistica, di manifesti, di impianti di pubblicità o propaganda, di segni orizzontali e reclamistici, di sorgenti luminose che per forma, colore, dimensioni e ubicazione, possano generare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficoltosa la percezione o attirare eccessivamente l’attenzione dei conducenti,
sino a procurare pericoli per la circolazione.
Per tali motivazioni sono vietati cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, sporgenti e le pubblicità luminose che possano abbagliare, sino a procurare pericoli per la circolazione. E’ vietata anche l’opposizione di scritte o di insegne luminose sui veicoli per evitare il rischio di abbagliamento o la distrazione dall’attenzione nella guida degli utenti della strada; mentre è ammessa la pubblicità non luminosa rifrangente, collocata in modo escludere rischi di abbagliamento o distrazione per i conducenti di altri veicoli …
e in modo integrale l’art. 23 del Codice della Strada
Art. 23
(Pubblicità sulle strade e sui veicoli)
- 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o
propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della .strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire osta-
colo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abba-
gliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
- 2. È vietata l’apposizione di scritte insegne pubblicitarie luminose sui veicoli è consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
- 3. Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
- La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’in-
terno dei centri abitati la competenza
è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
- 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti
lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
- 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e
di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1,(5) i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posiziona-
mento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
- È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di ser-
vizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei
segnali e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici .(l) Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli
indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.(7)(l0)
- È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti
autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate
ore od a particolari periodi dell’anno.
- Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
l0. Il Ministro dei lavori pubblici (ll) può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo
di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni stesse.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00.
- Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00.
- Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.(1)
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario
o il possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all‘ art. 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario (8) privato, nei modi di legge, a rimuovere il
mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua
custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.455,00 a euro 17.823,00; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto
chi utilizza gli spazi pubblicitari privi
di autorizzazione.(2) (3)
13-ter. [Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi l” giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.](4) In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13- bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.(2)
13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel
caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento,
l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (2)
13-quater.l. In ogni caso, l’ente
proprietario può liberamente disporre
dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13–bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13–quater.(9)
seguono note