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problema dell’effettività della sanzione

Il problema dell’effettività della sanzione

Il tema dell’effettività della risposta sanzionatoria dell’ordinamento giuridico ad una condotta illecita costituisce punto cruciale di ogni teoria generale del diritto e si arricchisce di una molteplicità di problematiche allorquando ci si ponga dall’angolo di visuale delle vittime di reati.

I parenti delle vittime di incidenti stradali, essi pure drammaticamente vittime di un evento così frequente e tragico nella nostra società contemporanea, percepiscono questo tema con esasperata sensibilità , giacchè rilevano come la loro tragedia umana, che ha compromesso il bene fondamentale, la vita, di un congiunto , viene sovente assimilato nella percezione della società ad una questione burocratica, connotata da tempi giudiziari lunghissimi e da procedure risarcitorie aride e talvolta torbide, sempre inadeguate a fronte delle esigenze di solidarietà di cui è ansioso portatore chi ha perduto improvvisamente una persona cara.

L’espressione “senza amore non c’è vita, né giustizia senza memoria”, tanto cara alle associazioni di tutela delle vittime della strada, significa proprio questo: l’angoscia della perdita di un affetto e la necessità che a tale dolore individuale corrisponda anche una solidarietà sociale che si deve esprimere attraverso una punizione effettiva del colpevole. Ma che cosa significa punizione “effettiva”?

Certo la frustrazione che consegue agli usuali patteggiamenti che scaturiscono dai procedimenti per omicidio colposo, limitati a pochi mesi di reclusione sospesi per la concessione dei benefici di legge e senza alcun risarcimento ai parenti della vittima, che devono solitamente attivare interminabili procedimenti civili, genera in capo agli stessi una frustrazione tanto grave da costituire, come ben afferma la dottrina vittimologica, una “seconda vittimizzazione”.

Ma non basta la sola sospensione condizionale della pena , e la stessa concessione della non menzione nel certificato penale dell’omicida colposo , a rendere oltremodo traumatizzante l’impatto dei congiunti della vittima col sistema della giustizia penale, già stravolti dall’evento luttuoso: si devono aggiungere sanzioni amministrative, tipica la sospensione della patente, applicate al reo spesso tardivamente ed in misura assai limitata . Si devono aggiungere problematiche risarcitorie, cui il colpevole si disinteressa completamente , e che vengono gestite da compagnie assicuratrici che spesso trasformano l’evento luttuoso in una mera pratica burocratica e utilizzano ad arte procedure giudiziarie oltremodo lente, superate e ferragginose.

Non vi è da domandarsi neppure, alla luce di quanto su esposto, il perchè del fiorire di una costellazioni di associazioni no-profit che si ribellano a tale logica e cercano di offrire ai parenti delle vittime solidarietà personale e sociale, ausili ed informazioni di natura medica, tecnica e legale, e cercano infine di promuovere modifiche normative verso una giustizia vera per le vittime, che passa attraverso una sanzione effettiva del responsabile.

L’effettività diviene quindi il nucleo essenziale della sanzione, che per esplicare un effetto di natura preventiva, generale e speciale, retributiva e risocializzante deve presentare tale caratteristica. Si tratta di un concetto che non coincide con una valutazione quantitativa della sanzione , poiché una pena elevata può non essere effettiva: per esempio, l’omicidio colposo è punito nel nostro ordinamento dall’art.589 del codice penale con una pena, se vi è violazione di norme sulla circolazione stradale , da uno a cinque anni di reclusione .

Se teoricamente elevassimo il minimo edittale a quattro anni e sei mesi , quasi quintuplicandolo (!), in presenza di un patteggiamento che riconosca anche una sola attenuante (per es. le attenuanti generiche, che agli incensurati vengono riconosciute sistematicamente), ci si troverebbe di fronte ad una situazione immutata sotto il profilo dell’effettività: pena sospesa dalla condizionale, non menzione nel certificato penale, nessuna responsabilità patrimoniale e risarcitoria diretta solo che ci sia una copertura assicurativa.

Il problema fondamentale quindi è quello di tradurre in concreto e rendere operative le finalità della legge, a partire dalle norme sovranazionali e costituzionali che tutelano la vita, l’integrità fisica e la salute, evitando che possano rimanere lettera morta, ovvero pure petizioni di principio con esecuzione di fatto nulla o comunque limitata.

Il principio di effettività ha costituito vexata questio per una pluralità di Maestri del diritto e Hans Kelsen , che ne è stato il massimo teorico, ha voluto vedere nell’effettività la condizione stessa di esistenza della norma giuridica, che esiste in quanto è valida ed è valida in quanto efficace :”Nessun ordinamento sociale – neppure quello chiamato morale o giustizia – è considerato valido se non è in una certa misura effettivo, cioè se il comportamento umano regolato da quell’ordinamento non vi si conforma”.

Tale adeguamento alla norma può svilupparsi come obbedienza spontanea dei cittadini ovvero come effettiva applicazione della sanzione in caso di violazione. La traduzione efficace del complesso di norme che disciplina la circolazione stradale nel mondo reale deve costituire pertanto (“Sollen”, direbbe Kelsen) la condizione della sua validità.

Purtroppo, invece, la criminalità colposa connessa alla circolazione stradale è certamente connotata ,nel nostro ordinamento giuridico da sanzioni non effettive ,quanto forse nessun altro fenomeno illecito: troppo spesso il fenomeno dell’infortunistica stradale , che provoca ogni anno vere e proprie stragi nelle moderne società occidentali, viene liquidato come un tragico scotto da pagare alla modernizzazione dei trasporti e alla frenesia della società contemporanea.

La coscienza sociale pare dimenticare che il fenomeno determina danni individuali e sociali rilevantissimi in conseguenza di eventi lesivi che, in realtà, non sono conseguenti a circostanze di mera fatalità, le cui ricadute risarcitorie sarebbero peraltro coperte in modo sufficiente dalle imprese assicuratrici.

Una tale impostazione, per cui l’incidente stradale non è nulla più di un evento sfortunato, le cui conseguenze sull’altrui integrità psico-fisica e patrimoniale possono ben essere soddisfatte mediante assicurazioni per la responsabilità civile, è gravemente e pericolosamente inesatta, in primis perché sottovaluta per non dire elimina il doveroso rispetto della vita umana: ma quel che è peggio, una tale prospettiva è pericolosamente deresponsabilizzante per il criminale della strada, che non percepisce alcuna conseguenza nociva , né sotto il profilo penale e tanto

Danilo RIPONTI

Avvocato in Conegliano (TV)

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