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sofferenze psicologiche per la perdita di un figlio/a

Corte Suprema di Cassazione Giurisprudenza Civile e Penale

Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 33305 del 4 ottobre 2002

REATO DI OMICIDIO COLPOSO – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEI GENITORI CONVIVENTI DELLA VITTIMA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI INERENTI ALLE SOFFERENZE PSICOLOGICHE OLTRE CHE ALLA PERDITA DELL’APPORTO ECONOMICO DELLA VITTIMA ALLA CONVIVENZA FAMILIARE.

(Sezione Quarta Penale – Presidente B. Frangini – Relatore E. Palmieri) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO G. R., ha chiesto e conseguito l’applicazione di pena a richiesta ex art. 444 cpp per il reato di cui all’art. 590 cp commesso

in danno di tale L. A. In data 6 giugno 2001, infatti, il Giudice monocratico di Albano Laziale, gli applicava, per il reato indicato, la pena di mesi tre di reclusione,
convertita in pena pecuniaria, a sua richiesta e con il consenso del P.M. La detta sentenza importava anche condanna dei R. al pagamento delle spese di costituzione
di parte civile, oltre che del L. Andrea, anche delle altre parti civili costituite L. B. e D. A., genitori conviventi della p.o.

Ricorre di fronte a questa Suprema Corte il condannato lamentando la mancata esclusione, nel giudizio di merito, delle parti civili diverse dalla persona offesa, come da lui chiesto, e sostenendo violazione dell’art. 606, lettere b) e c) cpp in relazione agli artt. 185 cp e 74 cpp.

Sostiene il ricorrente che ha errato il giudice di merito ad ammettere la costituzione di parte civile dei genitori della p.o. con l’ordinanza interlocutoria
dibattimentale che egli impugna del pari con il proposto ricorso per Cassazione. Infatti, a sua opinione, nel caso di lesioni colpose, i genitori della persona offesa non sono titolari di danno risarcibile, e quindi il ricorrente chiede a questa Corte di “verificare se rientri nella categoria dei diritti soggettivi quell’interesse derivante dal rapporto familiare (o di sola convivenza), così suscettibile di subire un danno immediato e diretto dall’azione penalmente illecita”.

Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come è dato evincersi dallo stesso atto di ricorso, A. D. e B. L. hanno posto a contenuto del petitum di domanda di costituzione di parte civile la rifusione
di “un gravissimo danno morale nonché materiale da quantificarsi nel corso del giudizio”, e ciò quali “conviventi”, oltre che genitori, della p.o. A tenore del medesimo ricorso, il giudice di primae curae ha ritenuto legittima (in violazione di legge) la costituzione di parte civile dei genitori conviventi della persona offesa, avendo questi conseguito, come derivazione immediata e diretta del fatto, la perdita di un apporto economico che la vittima dell’incidente stradale dava alla famiglia, ed inoltre dure sofferenze psicologiche anche per il “sacrificio delle relazioni sociali”, così come dagli stessi affermato in domanda.

Osserva preliminarmente la Corte che, per giurisprudenza costante, l’atto di costituzione di parte civile ha, in realtà, come mero presupposto la ipotizzata, “possibile” esistenza del danno posto ad oggetto della domanda, e quindi che il fatto dedotto nel giudizio penale abbia potuto aver causato un qualche danno risarcibile, indipendentemente poi dalla reale entità di tale danno che dev’essere adeguatamente provata successivamente nel rispetto del principio dell’onere della prova.

E’ sulla base di tale principio che va ora stabilito se abbia errato il giudice del merito a ritenere che tale possibilità esistesse nel caso dedotto nel concreto processo penale. Nega il ricorrente la correttezza della scelta adottata dal giudice del merito sostenendo, al contrario, che le sofferenze psicologiche e patrimoniali subite dai genitori della persona offesa siano conseguenza “mediata ed indiretta” dell’azione colposa dell’imputato, giacché pervenuti, tali sacrifici morali ed economici, di riflesso, per effetto conseguente non già della condotta incriminata, ma semmai del corrispondente sacrificio che tale condotta ha determinato alla persona offesa, e cioè, a dire della difesa del condannato, “conseguenza dello stato di malattia del proprio figlio…”

Ritiene questa Corte che l’interpretazione del sistema data dal ricorrente non possa essere condivisa, e che vada, invece, esente da censure il provvedimento ammissivo adottato dal Giudice del merito, quanto meno allo stato del livello probatorio in punto di danno esistente al momento della decisione censurata, e quindi con la più ampia riserva circa il futuro esito del relativo onere probatorio da assolvere nella successiva e diversa sede processuale, sia quanto alla natura, in concreto,
del danno da risarcire, sia quanto alla sua entità.

E difatti, come per altro non ignorato in ricorso, già da lungo tempo questa Corte, mutando opinione rispetto ad un precedente orientamento ribadito fino al 1992 (v. Cass. Pen. Sez. I, 7 luglio 1992, Giacometti) e secondo il quale danno risarcibile ex art. 2043 CC era soltanto quello derivante dalla lesione di un

“diritto a quei vantaggi ed a quelle prestazioni della persona deceduta, diritto che non può non discendere che da legge o da patto”, si è poi andata orientando nel diverso senso che anche la convivenza, non necessariamente limitata alla categoria “more uxorio”, possa bene costituire titolo per il risarcimento del danno
da fatto illecito penale.

Che, per altro, tale fatto illecito penale, lesivo dello specifico diritto risarcibile, debba consistere necessariamente nella morte della p.o., così interpretando – come fa parte ricorrente – la accennata giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. I , 4 febbraio 1994, De Felice), è asserzione del tutto arbitraria, se estesa alla generalità dei casi, in quanto conseguente al fatto che la indicata massima, utilizzata con tale finalità argomentativa in ricorso, si riferiva, ma solo casualmente, ad una fattispecie di omicidio colposo.

Deve ulteriormente osservarsi che, ai fini della valutazione delle conseguenze dell’aggressione al rapporto di convivenza da parte del terzo, l’insegnamento di questa Suprema Corte è nel senso che “l’aggressione ad opera del terzo legittima il convivente a costituirsi parte civile, essendo questi leso nel proprio diritto di libertà,
nascente direttamente dalla Costituzione” (così Cass. Pen., Sez. I, De Felice, cit., in massima).

Diritto che è ivi qualificato come “assoluto e tutelabile erga omnes”, cioè in maniera diretta, e dunque nei confronti dell’autore del reato o di chi per lui debba rispondere in sede civile.

Questo – è bene ribadirlo – quale che sia il contenuto di tale rapporto, già solo in quanto legittimo perchè riconosciuto e tutelato dall’ordinamento come espressione
di libera scelta della persona, ed indipendentemente, quindi, dai motivi particolari che ne hanno determinato l’insorgere e che comunque appartengono alla sfera della privacy della persona stessa, e come tali sono preclusi a qualunque indagine nella specifica direzione. Quanto in fine alla notazione di parte ricorrente, secondo la quale, argomentando ex adverso rispetto alla prima invocata pronuncia di Cass. De Felice, citata, “la convivenza di cui trattasi non è ‘esercizio di un diritto di libertà (Cass. Cit.), come invece vuole il richiamato indirizzo giurisprudenziale, ma semmai “scelta naturale di coabitazione con i propri genitori necessariamente destinata a non
continuare nel tempo e dunque non suscettibile di acquisire quei caratteri necessari a creare aspettative qualificabili come diritto assoluto”, va ulteriormente osservato e dedotto quanto segue:

a) non appare sostenibile una antinomia fra “esercizio di diritto di libertà” e “scelta naturale di coabitazione”, essendo la “scelta” sempre manifestazione di libertà, e la coabitazione con i genitori certo non definibile “necessitata situazione” per una persona maggiorenne ed economicamente emancipata, come nel caso della p.o.;

b) che la suddetta scelta di coabitazione con i genitori può ormai considerarsi ad un tempo “stabile” o “aleatoria” né più né meno che qualunque altra scelta di convivenza operata ad altro titolo, e ciò in base a comuni osservazioni che trovano poi riscontro in statistiche generalmente note; quanto innanzi anche in considerazione dell’essere venuto meno da ormai lunghissimo tempo il carattere di stabilità dei vincolo matrimoniale al quale – come ipotesi di convivenza stabile nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza qui prima indicata – verosimilmente si riferisce, per raffronto, il ricorrente.

E pertanto, così svincolata la “convivenza” dallo stretto ambito dei rapporti more uxorio, e considerata come situazione di fatto conseguente a “libera scelta”
della persona, tutelata in quanto tale dall’ordinamento, può affermarsi che la lesione di qualsiasi forma di “convivenza”, purchè dotata di un minimo di stabilità, tale
da non farla definire episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per un’attesa di apporto economico futuro e costante (come anche affermato da
medesima Cass. Sez. Ia pen., De Felice, prima citata) costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice
penale chiamato a giudicare dell’illecito che tale lesione ha causato. Conclusivamente, ed alla luce delle precedenti osservazioni e dei principi da esse enucleabili, deve riconoscersi la legittimazione anche dei genitori della persona offesa, purchè conviventi, a costituirsi parte civile quanto meno per esigere la rifusione del danno patrimoniale derivante dal contestato reato di lesioni colpose, restando impregiudicato ogni altro profilo, e particolarmente quello attinente al danno cal. morale
e di cui non v’è necessità in questa sede di occuparsi.

Ciò anche in considerazione del fatto che, nella fase prodromica del giudizio, il livello probatorio, e quello in punto di danno da reato in particolare, si presenta ancora talmente in forma embrionale da consentire l’integrazione del mero presupposto di pronuncia di condanna generica cui presupposto è che un danno vi sia, sebbene in consistenza e misura ancora incerta. Ciò prescindendo dalla querelle fra quanti sostengono la tesi secondo cui entità del petitum e prova del danno dev’essere fornita al momento della proposizione della domanda in sede di costituzione di parte civile, e coloro che, sul piano opposto, sostengono che unico contenuto del petitum, fino alla conclusioni di cui all’art. 523, 2° comma (ed anche oltre tale momento), possa essere rappresentato dalla sola domanda di condanna generica: tesi meno sostenibile
della prima quanto meno in considerazione delle specifiche disposizioni codicistiche. In tal senso, per altro, si è pronunciata anche di recente questa Corte Suprema, affermando che “Il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non e’ tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, ne’ deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto
dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (Cass pen., Sez. V, 19.10.2000 ? 10.1.2001, Pres. Consoli G., n. 191)

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione, visti ed applicati gli artt. 611 e 616 cpp, rigetta il ricorso indicato in epigrafe,
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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